IL MINISTRO DELLA SANITA'
   Visto  il  decreto  legislativo  30  dicembre  1992,  n. 502, come
modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517;
   Visto, in particolare l'art. 18, comma 1, del  richiamato  decreto
legislativo  502  che  demanda ad un atto regolamentare l'adeguamento
della vigente  disciplina  concorsuale  del  personale  del  servizio
sanitario   alle   disposizioni   contenute   nello   stesso  decreto
legislativo nonche' alle norme del  decreto  legislativo  3  febbraio
1993, n. 29, e successive modificazioni;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n.   483,   recante   la  disciplina  concorsuale  per  il  personale
dirigenziale  del  Servizio  sanitario  nazionale,   pubblicato   nel
supplemento  ordinario  n.  8/L  alla Gazzetta ufficiale n. 13 del 17
gennaio 1998;
   Visto,  in  particolare,  l'art.  74  del  predetto  decreto   del
Presidente  della Repubblica n. 483 che dispone che "limitatamente ad
un biennio dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  regolamento  la
specializzazione   nella  disciplina  puo'  essere  sostituita  dalla
specializazione  in  una  disciplina  affine"  da   individuare   con
provvedimento  ministeriale  e  che"le  discipline  equipollenti sono
quelledi cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti  di
accesso  al  secondo  livello dirigenziale del personale del Servizio
sanitario nazionale;
   Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997,
n. 484, recante la determinazione dei requisiti  per  l'accesso  alla
direzione  sanitaria  aziendale  e  dei  requisiti  e dei criteri per
l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del  ruolo
sanitario  del  Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel suddetto
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale;
   Considerato che l'art. 10, comma 3, del  predetto  regolamento  n.
484  rimette  ad un decreto del Ministro della sanita' la definizione
delle tabelle relative alle discipline equipollenti valevoli  per  la
valutazione   e   la   verifica   dei  titoli  di  carriera  e  delle
specializzazioni;
   Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1998 con il quale sono
state definite le predette tabelle delle discipline equipollenti;
   Ritenuto,  pertanto,  di  provvedere  alla  individuazione   delle
discipline affini;
   Sentito  il  Consiglio  superiore  di  sanita' nella seduta del 29
gennaio 1998;
                              Decreta:
                               Art. 1.
   1. Le specializzazioni affini valutabili per la partecipazione  ai
concorsi  del  primo  livello dirigenziale del ruolo sanitario per le
categorie   professionali   dei   medici,   veterinari,   farmacisti,
odontoiatri,  biologi,  chimici,  fisici e psicologi sono individuate
nella  tabella  allegata  al  presente  decreto  di  cui   fa   parte
integrante.
   2.  Ai fini della valutazione dei servizi e delle specializzazioni
affini nei concorsi si fa riferimento alla tabella di cui al comma 1.
   Il  presente  decreto  sara'  pubblicato  nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 31 gennaio 1998
                                                   Il Ministro: BINDI