IL MINISTRO DELLA SANITA' Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come modificato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517; Visto, in particolare l'art. 18, comma 1, del richiamato decreto legislativo 502 che demanda ad un atto regolamentare l'adeguamento della vigente disciplina concorsuale del personale del servizio sanitario alle disposizioni contenute nello stesso decreto legislativo nonche' alle norme del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483, recante la disciplina concorsuale per il personale dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel supplemento ordinario n. 8/L alla Gazzetta ufficiale n. 13 del 17 gennaio 1998; Visto, in particolare, l'art. 74 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 483 che dispone che "limitatamente ad un biennio dalla data di entrata in vigore del regolamento la specializzazione nella disciplina puo' essere sostituita dalla specializazione in una disciplina affine" da individuare con provvedimento ministeriale e che"le discipline equipollenti sono quelledi cui alla normativa regolamentare concernente i requisiti di accesso al secondo livello dirigenziale del personale del Servizio sanitario nazionale; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, recante la determinazione dei requisiti per l'accesso alla direzione sanitaria aziendale e dei requisiti e dei criteri per l'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, pubblicato nel suddetto supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale; Considerato che l'art. 10, comma 3, del predetto regolamento n. 484 rimette ad un decreto del Ministro della sanita' la definizione delle tabelle relative alle discipline equipollenti valevoli per la valutazione e la verifica dei titoli di carriera e delle specializzazioni; Visto il proprio decreto in data 30 gennaio 1998 con il quale sono state definite le predette tabelle delle discipline equipollenti; Ritenuto, pertanto, di provvedere alla individuazione delle discipline affini; Sentito il Consiglio superiore di sanita' nella seduta del 29 gennaio 1998; Decreta: Art. 1. 1. Le specializzazioni affini valutabili per la partecipazione ai concorsi del primo livello dirigenziale del ruolo sanitario per le categorie professionali dei medici, veterinari, farmacisti, odontoiatri, biologi, chimici, fisici e psicologi sono individuate nella tabella allegata al presente decreto di cui fa parte integrante. 2. Ai fini della valutazione dei servizi e delle specializzazioni affini nei concorsi si fa riferimento alla tabella di cui al comma 1. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 31 gennaio 1998 Il Ministro: BINDI